1. Ai medici che sono stati ammessi alla frequenza di corsi di specializzazione in medicina presso le facoltà universitarie tra gli anni accademici 1983-1984 e 1990-1991 è corrisposta, da parte del Ministero dell'università e della ricerca, una borsa di studio a titolo forfettario dell'importo di 10.000 euro, sulla base delle condizioni di cui all'articolo 2. Tale importo non è oggetto di pagamento di interessi e di rivalutazione monetaria.
1. Sono destinatari della borsa di studio di cui all'articolo 1 i soggetti riguardo ai quali sono state accertate, ad opera del Ministero dell'università e della ricerca, le seguenti condizioni:
a) l'avvenuta frequenza di un corso di specializzazione in base alla normativa prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, e successive modificazioni, per l'intera durata legale del corso di formazione;
b) l'impegno di servizio a tempo pieno o ridotto, attestato dal direttore della scuola di specializzazione o da autocertificazione ai sensi dell'articolo 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni;
c) il mancato esercizio, per tutta la durata del corso di specializzazione, di qualsiasi attività libero-professionale esterna, nonché di attività lavorativa, anche
1. Non sono ammessi alla fruizione della borsa di studio di cui all'articolo 1 coloro i quali:
a) hanno interrotto ingiustificatamente il corso di specializzazione per un periodo superiore a trenta giorni in un anno accademico;
b) non hanno recuperato i periodi di sospensione dovuti a servizio militare, missioni scientifiche, gravidanza o malattia.
1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'università e della ricerca determina, con proprio decreto, il termine entro il quale, a pena di decadenza, deve essere trasmessa la domanda di corresponsione della borsa di studio, lo scaglionamento dei pagamenti, nonché le modalità di inoltro e di autocertificazione in base alla vigente normativa. Con lo stesso decreto dispone l'effettuazione di controlli a campione su una porzione delle istanze presentate non inferiore al 10 per cento.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 6 milioni di euro per l'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.