PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Remunerazione con efficacia retroattiva dell'attività di specializzazione svolta).

      1. Ai medici che sono stati ammessi alla frequenza di corsi di specializzazione in medicina presso le facoltà universitarie tra gli anni accademici 1983-1984 e 1990-1991 è corrisposta, da parte del Ministero dell'università e della ricerca, una borsa di studio a titolo forfettario dell'importo di 10.000 euro, sulla base delle condizioni di cui all'articolo 2. Tale importo non è oggetto di pagamento di interessi e di rivalutazione monetaria.

Art. 2.
(Aventi diritto).

      1. Sono destinatari della borsa di studio di cui all'articolo 1 i soggetti riguardo ai quali sono state accertate, ad opera del Ministero dell'università e della ricerca, le seguenti condizioni:

          a) l'avvenuta frequenza di un corso di specializzazione in base alla normativa prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, e successive modificazioni, per l'intera durata legale del corso di formazione;

          b) l'impegno di servizio a tempo pieno o ridotto, attestato dal direttore della scuola di specializzazione o da autocertificazione ai sensi dell'articolo 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni;

          c) il mancato esercizio, per tutta la durata del corso di specializzazione, di qualsiasi attività libero-professionale esterna, nonché di attività lavorativa, anche

 

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in regime di convenzione o di precarietà, con il Servizio sanitario nazionale.

Art. 3.
(Soggetti esclusi).

      1. Non sono ammessi alla fruizione della borsa di studio di cui all'articolo 1 coloro i quali:

          a) hanno interrotto ingiustificatamente il corso di specializzazione per un periodo superiore a trenta giorni in un anno accademico;

          b) non hanno recuperato i periodi di sospensione dovuti a servizio militare, missioni scientifiche, gravidanza o malattia.

Art. 4.
(Disposizioni di attuazione).

      1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'università e della ricerca determina, con proprio decreto, il termine entro il quale, a pena di decadenza, deve essere trasmessa la domanda di corresponsione della borsa di studio, lo scaglionamento dei pagamenti, nonché le modalità di inoltro e di autocertificazione in base alla vigente normativa. Con lo stesso decreto dispone l'effettuazione di controlli a campione su una porzione delle istanze presentate non inferiore al 10 per cento.

Art. 5.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 6 milioni di euro per l'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze

 

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per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.